Perugia (martedì, 13 maggio 2025) — Gli era arrivata una cartella esattoriale errata da 40mila euro, il tutto per colpa di un contratto non registrato ed una marca da bollo.
di Giuseppe Patti
La Corte tributaria provinciale di Perugia ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava una cartella esattoriale da quasi 40mila euro emessa dall’Agenzia delle Entrate per addizionali Irpef regionali e comunali non versate nel 2017.
L’uomo, proprietario di alcuni immobili locati, sosteneva che il reddito percepito fosse inferiore rispetto a quanto calcolato dall’Agenzia, in virtù di un accordo con gli inquilini per la riduzione del canone. Tale accordo, però, non era mai stato registrato, fatta eccezione per una marca da bollo con data coincidente alla stipula. Secondo il contribuente, quella marca attestava la validità e la decorrenza dell’intesa a partire dal 1° gennaio 2016.
La Corte ha però stabilito che l’apposizione della marca da bollo non costituisce prova certa della data di stipula, a differenza ad esempio di un timbro postale, ritenuto elemento valido per la datazione. Neppure le schede contabili della società conduttrice, che confermavano importi ridotti, sono state giudicate sufficienti: i giudici hanno infatti osservato che avrebbero avuto valore solo gli estratti conto, non presentati in giudizio.
In assenza della registrazione ufficiale dell’accordo e di prove idonee, l’intesa privata non ha alcun effetto nei confronti di terzi, come l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando la cartella esattoriale e imponendo al contribuente anche il pagamento delle spese processuali.
Last modified: Maggio 13, 2025