Perugia (martedì, 12 agosto 2025) — Un uomo era stato licenziato a seguito di un incidente, ed in particolare perché aveva fatto troppe assenze. Fa ricorso al tribunale ma gli viene negato il risarcimento perché la richiesta è arrivata troppo in ritardo.
di Giuseppe Patti
La Corte d’appello di Perugia ha ribadito il rigetto della richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino licenziato dopo numerose assenze dovute a un incidente stradale, confermando la decisione di primo grado. La vicenda ha permesso ai giudici di chiarire i limiti entro cui è possibile modificare una domanda giudiziale, come previsto dal codice di procedura civile.
Il ricorrente, vittima di un sinistro, aveva inizialmente citato in giudizio l’assicurazione del conducente responsabile, chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali per le lesioni e di quelli patrimoniali per le spese mediche. Successivamente, nella fase di memoria, aveva esteso la richiesta includendo un ulteriore risarcimento per il licenziamento avvenuto dopo il superamento del periodo di comporto, sostenendo che la perdita del lavoro fosse una diretta conseguenza dell’infortunio.
Secondo la Corte, una modifica della domanda è ammissibile solo se mantiene una “complanarità teleologica”: deve cioè riferirsi alla stessa vicenda sostanziale, coinvolgere le stesse parti, perseguire un obiettivo in parte comune a quello originario ed essere incompatibile con il diritto inizialmente fatto valere.
Nel caso concreto, la richiesta legata al licenziamento richiedeva l’accertamento di circostanze ulteriori e non coincideva interamente con i fatti già dedotti. Mancava quindi il requisito di “complanarità” e la nuova pretesa è stata dichiarata inammissibile. Confermato così il diniego di risarcimento anche in appello.
Last modified: Agosto 12, 2025


