Perugia — Un cacciatore della zona, dopo una battuta di caccia, aveva lasciato il fucile sul tetto della sua automobile ed era partito con la stessa. Arriva lo stop per la licenza ed il porto d’armi a causa dell’inaffidabilità del soggetto.
di Giuseppe Patti
Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di un cacciatore che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Perugia aveva rifiutato il rinnovo del porto d’armi ad uso venatorio. La decisione dei giudici amministrativi conferma integralmente quanto stabilito prima dalla Questura, nel marzo scorso, e poi dalla Prefettura nel luglio successivo: il richiedente non sarebbe sufficientemente affidabile nella gestione e nell’utilizzo delle armi.
Alla base del diniego vi è una serie di episodi che, pur non sempre sfociati in condanne, hanno delineato secondo l’amministrazione un comportamento disattento e contrario alle norme sulla caccia. Il Tar ha passato in rassegna gli eventi segnalati: dal 2017, anno in cui l’uomo lasciò il proprio fucile dimenticato sul tetto dell’automobile, fino alle ripetute denunce dei Carabinieri Forestali tra il 2018 e il 2019 per l’abbattimento di fauna non cacciabile. Un’ulteriore contestazione riguardava poi l’uso di un richiamo elettromagnetico vietato, episodio che portò a un decreto penale di condanna divenuto definitivo nel 2020.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Silvia Serangeli, aveva sostenuto che il provvedimento fosse immotivato e basato su valutazioni generiche, senza considerare la buona condotta complessiva del cacciatore. Tuttavia, il Tar ha richiamato la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, secondo cui il porto d’armi non costituisce un diritto, ma un atto di natura preventiva che impone all’amministrazione un giudizio prudenziale sull’affidabilità del richiedente, anche sulla base di indizi.
Ritenendo gli episodi indicativi di “superficialità e scarsa diligenza”, il Tribunale ha quindi confermato il diniego e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
Last modified: Novembre 24, 2025


